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Il contratto di edizione letterario

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Il settore letterario per alcuni versi segue le stesse regole e abitudini del settore musicale, per altri aspetti invece è completamente diverso, e assai meno allettante dal punto di vista del ritorno economico.

La legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, prevede, oltre a una serie di norme a tutela dell’autore, anche uno specifico “contratto di edizione“, una scrittura privata che definisce le modalità del rapporto tra autore e editore e con il quale “l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno“. Sempre secondo la stessa legge, articolo 122, è possibile distinguere i contratti di edizione in due tipologie: “contratto per edizione” e ” contratto a termine”, il più diffuso nell’ambito editoriale. In genere è sempre l’editore a presentare un contratto pre-compilato all’autore il quale, soprattutto nella fase iniziale della sua carriera, ha ben poche possibilità di modificarlo.

Un contratto generalmente deve indicare: il titolo dell’opera, anche se provvisorio, la lunghezza stabilita espressa in numero di pagine o di cartelle, il numero minimo di esemplari previsti per ogni edizione, il compenso corrisposto all’autore, i termini e le modalità di pagamento con cui questo compenso verrà erogato, il termine tassativo di consegna dell’opera con relative penali in caso di ritardo o di scioglimento.

Il settore letterario prevede diverse tipologie di contratti tra cui spiccano principalmente il “Contratto di Edizione Classico” e il “Contratto di Edizione con Contributo alle Spese di Pubblicazione”. Nel Contratto di edizione l’autore cede all’editore il diritto alla stampa della propria opera a fronte di un compenso, senza alcun contributo economico alle spese di pubblicazione. Si arriva a questo tipo di contratti solo soddisfacendo alcuni requisiti basilari, ad esempio quando l’opera presentata è convincente e validamente studiata, quando l’autore è già noto o quando il suo nome per vari motivi possa garantire una certa garanzia di successo. Nel Contratto con “contributo alle spese di pubblicazione” l’autore è chiamato a partecipare alle spese di pubblicazione, e i ricavi delle vendite vengono abitualmente divisi tra autore ed editore in una percentuale che può variare rispettivamente dal 75% akl 25%. Questo tipo di contratto è frequente con case editrici molto piccole, con autori esordienti o poco conosciuti, o con opere che per qualche motivo potrebbero non incontrare il favore del grande pubblico.

In ogni caso tutti i tipi di contratto debbono contemplare alcune voci tipiche relative a: Diritti ceduti o acquisiti, Il contributo alle spese, Il compenso per l’autore, Copie vendute e termini di pagamento, Condizioni accessorie.

Vediamole nel dettaglio.

Diritti ceduti o acquisiti.

Rappresentando l’oggetto primario del contratto questa voce generalmente viene espressa nella prima clausola che potrebbe essere redatta su questo tenore “Agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, l’Autore cede all’Editore il diritto esclusivo di pubblicazione dell’opera intitolata ….” per un normale contratto di edizione. Nel caso invece di una pubblicazione con contributo potrebbe anche suonare così “L’Editore si impegna a stampare e porre in vendita, per conto dell’Autore, l’opera dal titolo …. di pagine …., con una tiratura iniziale di 600 copie”. In questo punto poi verranno evidenziati i termini di pubblicazione e quelli previsti per la consegna del materiale da parte dell’autore.

Il contributo alle spese

Se previsto questo contributo deve essere chiaramente specificato con formule di questo tipo “L’autore contribuirà alla realizzazione del libro con la somma di Lire …, da corrispondersi all’editore per il 30% alla firma del presente accordo ed il rimanente entro la data di pubblicazione del libro…”.

Il compenso per l’autore

Per convenzione, anche se deve essere sempre chiaramente indicato, il compenso viene calcolato in percentuale sul prezzo di copertina del Volume Iva esclusa, solo per gli esemplari regolarmente venduti con le esclusioni quindi delle giacenze e degli eventuali volumi utilizzati per la promozione, la partecipazione a concorsi o premi o per altro tipo di iniziative pubblicitarie. Troveremo quindi frasi simili a questa “L’editore corrisponderà all’autore una percentuale dell’8% sul prezzo di copertina al netto di IVA per ogni copia venduta”. La percentuale standard varia tra il 5% e il 10%, e spesso oscilla sensibilmente a seconda del tipo di edizione prevista, se in brossura, in edizione economica o tascabile, o anche in funzione del numero di copie vendute, sotto o sopra un determinato numero prestabilito. Come già detto nel caso in cui l’autore partecipi direttamente alle spese di pubblicazione il discorso cambia drasticamente e la percentuale, a ragione, potrebbe anche salire fino al 20% o al 30%, specificando magari variazioni eventualmente legate al sistema di vendita, con o senza il sistema di distribuzione, diretto o indiretto. Nel caso di opere di divulgazione scientifica, saggi universitari o filosofici, il discorso varia ancora e non potrebbe essere insolito imbattersi in compensi stabiliti a forfait.

Copie vendute e termini di pagamento

È la parte più tecnica ma anche la più importante, dove viene indicato con che modalità saranno calcolate e saldate le copie vendute, con frasi di questo genere “L’editore si impegna a inviare all’autore un rendiconto annuale delle vendite al 31 dicembre” , entro quella data dunque l’editore dovrà calcolare e comunicare il numero di copie realmente venduto, ricavare il totale del compenso spettante all’autore, ed eventualmente liquidarglielo, anche se anche qui per convenzione detto compenso verrà corrisposto, mediamente, entro il entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Condizioni accessorie

In questa sezione vengono elencate tutte le voci minori e i dettagli pratici di operatività, la durata del contratto, le opzioni di rinnovo, le modalità e i tempi per la correzione delle bozze, le date limite di consegna del materiale con le eventuali penali, la definizione del prezzo di copertina, il numero di copie omaggio previste, lo sconto accordato all’autore per le copie aggiuntive da acquistare, il tipo di rilegatura del volume, le indicazioni per la copertina e per il titolo, eventuali promozioni previste, partecipazione a concorsi o premi letterari, e coinvolgimento nell’autore in particolari eventi o presentazioni o altre campagne in programmazione, fiere del libro o convegni, il tipo di promozione prevista, il numero di bozze che verranno sottoposte all’autore per la sua approvazione definitiva, particolari circuiti o sistemi distributivi in cui l’opera potrebbe essere inserita. E poi ancora definizione della durata del contratto, fino a un massimo di vent’anni, definizione del prezzo di vendita al pubblico, con o senza IVA, con o senza rilegatura, con o senza spese di spedizione, definizione dei canali di vendita, in libreria, per corrispondenza, sul web, definizione dei diritti e della percentuale dell’autore in caso di altre forme di utilizzazione, edizione economica, vendita per canali differenti, traduzione, cessione dei diritti a terzi, definizione del carico di spesa relativo all’eventuale bollino SIAE. Il bollino SIAE, abitualmente apposto sulle copie dei volumi, viene fornito in numerazione progressiva direttamente dalla Società italiana degli autori e editori e consente il controllo della tiratura con una spesa minima che si aggira sulle venti lire per copia.

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